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La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato fino al 31-12-2022 un’agevolazione introdotta dal Decreto Legge 73/2021, il “Decreto Sostegni bis”. Stiamo parlando del Credito di Imposta “Prima Casa Under 36”, una misura pensata per favorire l’autonomia abitativa dei “giovani” intenzionati ad acquistare la “prima casa” con un trattamento agevolato.

Ne ha parlato il direttore del Caf di Pisa Giovanni Adinolfi nella rubrica Dalla parte del cittadino pubblicata sul settimanale Toscana Oggi. <Questa agevolazione - ricostruisce Giovanni Adinolfi - è rivolta ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno del rogito e che abbiano un valore dell’attestazione ISEE non superiore a 40.000 euro annui; si applica - come anticipato - a tutti gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022. Ma in cosa consiste fattivamente questa misura? Per chi ne ha diritto è previsto l’esonero totale dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale in caso di acquisto da privato. Se invece l’acquisto avviene da impresa, viene riconosciuto un credito di imposta corrispondente all’Iva pagata. Tra gli atti rientranti nell’agevolazione fanno parte quelli traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto o del diritto d’uso dell’abitazione. In caso di acquisto soggetto ad Iva, il “credito di imposta” che viene generato pagando l’imposta sul valore aggiunto (secondo l’aliquota agevolata al 4%) può essere utilizzato: a) in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti o denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; b) in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente all’acquisto; c) in compensazione di altri tributi con modello F24. L’agevolazione spetta anche per le pertinenze dell’immobile residenziale che rappresenta la “prima casa”, sia se acquistate contestualmente che con atto separato. Va ricordato che la misura non si applica al preliminare di vendita ma solo al rogito vero e proprio, per cui l’imposta di registro eventualmente versata potrà essere recuperata solo attraverso un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate. Nel caso di pluralità di acquirenti per lo stesso immobile, bisogna verificare la presenza dei requisiti (età e Isee) per tutti gli acquirenti. Se non tutti ne hanno diritto, l’agevolazione spetterà pro quota solo a chi è in possesso dei requisiti ma non darà esenzioni al cointestatario che acquista la rimanente porzione>.